Statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NewTO

 

TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

E' costituita un'associazione, senza scopo di lucro, denominata "NewTO" (di seguito denominata per brevità "Associazione").

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Torino e opera esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte.

Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo associativo, salvo anticipato scioglimento.

 

TITOLO II - Oggetto e scopo

Articolo 4

L'Associazione ha per oggetto e scopo quello di stimolare la libera discussione su temi di interesse generale e vasta rilevanza pubblica, con particolare attenzione a questioni legate a politiche pubbliche e sviluppo del territorio.

L'Associazione si rivolge in via prioritaria alle nuove generazioni e si propone di favorire l'incontro di soggetti in possesso di una formazione specialistica di elevata qualità nei diversi campi del sapere, al fine di stimolare l'emergere di una nuova classe dirigente a livello locale, più consapevole e meglio attrezzata per operare anche su scala nazionale ed europea.

L'Associazione è apartitica e non promuove alcun particolare catalogo di idee o principi, ma intende essere un soggetto che favorisce il confronto e la maturazione di punti di vista e pensieri originali e innovativi.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione potrà intraprendere ogni attività strumentale, anche intrattenendo rapporti con terzi, inclusi enti pubblici e privati; può inoltre partecipare ad altri enti e società aventi oggetto e finalità analoghe o connesse alle proprie.

 

TITOLO III - Soci

Articolo 5

L'Associazione ha Soci Fondatori, Soci Sostenitori e Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

All'Associazione possono essere ammessi, su proposta del Consiglio Direttivo, con deliberazione dell'Assemblea e voto favorevole di tutti i Soci Fondatori, ulteriori Soci Fondatori.

I contributi e gli obblighi dei Soci Fondatori sono determinati nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea.

I Soci Fondatori possono essere richiesti, in caso di necessità, di contribuire alle spese dell'Associazione.

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che ne fanno richiesta e che vengano ammessi dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei voti secondo quanto stabilito nel successivo articolo 14.

I Soci Sostenitori contribuiscono alle spese dell'Associazione con quote annuali, alle quali si impegnano per un periodo minimo di due anni, il cui importo iniziale e le successive variazioni sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei voti secondo quanto stabilito nel successivo articolo 14.

I Soci ordinari contribuiscono alle spese dell'Associazione con quote annuali, il cui importo iniziale e le successive variazioni sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei voti, secondo quanto stabilito nel successivo articolo 14.

 

Articolo 6

La qualifica di socio si perde per:

 

-      recesso, con effetto dal mese successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

-      decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

-      delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

fermo comunque e sempre l'obbligo di pagare i contributi ancora dovuti ai sensi del precedente articolo 5.

Il Socio sostenitore decade inoltre dall'Associazione in caso di morosità di oltre sei mesi nel pagamento di una annualità dei contributi dovuti all'Associazione fermo l'obbligo di pagare i contributi ancora dovuti ai sensi del precedente articolo 5.

I Soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto di avere alcuni rimborso dall'Associazione.

 

TITOLO IV - Fondo comune, Esercizio finanziario

Articolo 7

Il fondo comune iniziale è costituito dai contributi dei Soci Fondatori.

Il fondo comune può essere incrementato dai contributi dei Soci Fondatori, dei Soci Sostenitori e dei Soci Ordinari, da altri contributi pubblici e privati, occasionali o periodici, nonché da eventuali lasciti e donazioni.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'impiego del fondo comune, il quale è peraltro disponibile soltanto entro limiti tali da assicurare l'adeguatezza del fondo alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte e non può in nessun caso essere ridotto al di sotto della somma costituente il fondo comune iniziale.

Gli avanzi di gestione a chiusura del bilancio sono esclusivamente reimpiegati nelle attività degli anni successivi.

 

Articolo 8

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con l'obbligo di approvare il bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura di esercizio, ed il bilancio preventivo, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento.

 

TITOLO V - Organi, Costituzione, Poteri

Articolo 9

Sono organi del Centro:

a) - l'Assemblea,

b) - il Consiglio Direttivo,

c) - il Presidente,

d) - il Revisore dei Conti.

 

Articolo 10

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

 

Articolo 11

L'Assemblea è convocata - sia presso la sede sociale sia altrove, purchè nell'ambito della Regione Piemonte - dal Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta si renda opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da un decimo degli associati a norma dell'articolo 20 del Codice Civile.

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, lettera inviata a mezzo posta elettronica confermata o fax da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza a tutti i Soci iscritti nell'apposito Libro e al domicilio ivi indicato.

Nelle lettere di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il giorno, il luogo e l'ora tanto della prima che dell'eventuale seconda convocazione.

 

Articolo 12

Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci Fondatori, Sostenitori e Ordinari che figurano regolarmente iscritti nell'apposito Libro e che sono in regola con il versamento dei contributi.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per delega, al massimo due altri Soci.

 

Articolo 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona scelta dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario da lui designato o da un notaio.

 

Articolo 14

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti e con la presenza di almeno al metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Soci. (art. 21 del codice civile).

L'Assemblea può svolgersi anche in videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e la parità di trattamento di tutti i Soci.

In tal caso è necessario che:

- sia consentito al presidente accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;

- sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia per loro possibile rice3vere, trasmettere e visionare documenti;

- a meno che non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

 

Articolo 15

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

a) approvazione dei bilanci annuali, consuntivo e preventivo;

b) determinazione delle linee generali di attività;

c) ammissione, su proposta del Consiglio Direttivo, di ulteriori Soci Fondatori, Sostenitori e Ordinari;

d) variazione dei contributi annuali dovuti da ciascuna categoria di Soci;

e) nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e nomina del Presidente;

f) nomina del Revisore dei Conti;

g) modifiche dello statuto;

h) recesso, esclusione e decadenza dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo;

i) scioglimento e messa in liquidazione, nomina e poteri dell'organo di liquidazione.

 

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, incluso il Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili una sola volta.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice Presidente che esercita temporaneamente le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore, con la mansione di assistere il Presidente nell'opera di indirizzo della Associazione e nella realizzazione pratica dei suoi obiettivi.

Se durante il mandato un membro del Consiglio Direttivo viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio dovrà provvedere alla sua sostituzione sino alla successiva Assemblea annuale che provvederà a integrare il Consiglio stesso.

 

Articolo 17

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ed in ogni modo almeno due volte all'anno, ed anche quando ne sia fatta richiesta motivata della metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato secondo le modalità fissate per la convocazione dell'Assemblea oppure mediante telegramma o fax o e-mail confermata da inviare a tutti i Consiglieri ed al Revisore dei Conti almeno tre giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali il termine è ridotto a ventiquattro ore.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal Consigliere più anziano di età.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della Riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

 

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione ad eccezione soltanto di quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio Direttivo;

a) - può nominare un Comitato di Saggi di cui al successivo art. 20;

b) - predispone e adotta i programmi di attività sulla base delle linee generali determinate dall'Assemblea;

c) - propone all'Assemblea l'ammissione di ulteriori Soci Fondatori, Soci Sostenitori e Soci Ordinari;

d) - predispone i bilanci annuali, consuntivo entro maggio e preventivo, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;

e) - adotta gli atti di amministrazione del patrimonio;

f) - assume il personale e ne determina i compiti ed il relativo trattamento economico;

g) - propone all'Assemblea i casi di recesso, esclusione e decadenza dei Soci;

h) - delibera sull'impiego del fondo comune;

i) - può delegare i propri poteri e competenze al Presidente.

 

 

Articolo 19

Il Presidente:

a) - ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;

b) - presiede e dirige i lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) - esercita le competenze delegategli dal Consiglio Direttivo;

d) - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, dandone poi notizia al Consiglio nella prima riunione successiva.

 

Articolo 20

Un comitato dei Saggi dell'Associazione può essere nominato dal Consiglio Direttivo. Esso deve essere composto di personalità di elevata cultura e riconosciuto valore etico e professionale, con compiti di indirizzo e sostegno dell'attività del Presidente nella Direzione dell'Associazione.

 

Articolo 21

Il Revisore dei conti, in possesso dei requisiti per esercitare l'incarico, dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti esercita il controllo dell'attività contabile e finanziaria dell'Associazione.

 

TITOLO VI - Scioglimento e liquidazione

Articolo 22

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento dell'associazione, l'Assemblea delibera le modalità per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori e stabilendone i poteri e le attribuzioni.

L'eventuale patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni che garantiscono la continuità degli scopi dell'Associaizone.

 

TITOLO VII - Disposizioni finali

Articolo 23

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 14.01.2008

F.ti: Alberto MINGARDI

Roberto QUAGLIA

Alberto DAL POZ

Luca SAVARINO

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Intervista realizzata per Newto da Luca Morena a Evgeny Morozov il 31 ottobre 2011 in occasione della sua Lectio Magistralis “L’ingenuità della rete” al Festival della Scienza di Genova.